Cos’è il recupero credito giudiziale 

Il recupero crediti giudiziale viene avviato quando il tentativo di recuperare il credito non si conclude con l’esito sperato. In questo caso l’unica soluzione è affidarsi ad un rappresentante legale, che svolta la procedura richiesta dalla legge. La prima cosa da fare è rivolgersi ad un Giudice, che dia inizio alla fase giudiziale. Si tratta di una procedura consigliata soprattutto a seguito di indagini e accertamenti patrimoniali, che sono stati effettuati in fase Stragiudiziale. Quando da queste indagini emerge un capitale sufficiente a coprire il credito insoluto si può procedere. In caso contrario, l’azione giudiziaria potrebbe risultare poco conveniente per chi la intraprende. La richiesta che si rivolge al Giudice è quella di ottenere un ordine di pagamento o un titolo esecutivo. Si tratta di atti in base ai quali è possibile avviare l’azione forzata sui beni del debitore. La prima cosa da fare, quindi, è ottenere dall’autorità giudiziale un decreto ingiuntivo. Quest’ultimo è un provvedimento formale, grazie al quale il Giudice emette un’ingiunzione di pagamento. Dopodiché il debitore ha un massimo di quaranta giorni di tempo per adempiere all’obbligo, ma anche per contestare l’azione del Giudice. Qualora decidesse di contestarla si passerebbe al contraddittorio. Altrimenti si procederà con l’esecuzione forzata, ossia il pignoramento dei beni, che possono essere macchina, casa, ecc…

Recupero credito giudiziale: a chi affidarsi 

Per il recupero credito giudiziale è possibile affidarsi all’esperienza e alla competenza dello studio legale dell’avvocato Fabio Facchinetti. Visitando il sito è possibile conoscere tutti i servizi offerti e prendere contatto con lo studio legale dell’avvocato Fabio Facchinetti per richiedere e ottenere il pagamento della somma dovuta. Si possono intraprendere azioni legali per recuperare crediti:

  • certi: il creditore è in possesso dei documenti per dimostrare la sua esistenza
  • liquidi: l’ammontare si può determinare in modo preciso
  • esigibili: non ci sono condizioni che ne impediscano il pagamento

Di editor