Il compito di un investigatore privato è quello di svolgere indagini e raccogliere prove sulla base delle richieste del cliente. In genere viene contattato un investigatore privato in caso di adulteri, divorzi, spionaggio industriale, danni, etc.
Prima di mettersi nelle mani di un investigatore però, è fondamentale assicurarsi che questo sia abilitato a svolgere la sua funzione e che possa vantare un’esperienza pluriennale nel settore, come agenzia investigazioni Milano. Tutto ciò perché, le prove ottenute dall’investigatore nel corso delle indagini, possono essere utilizzate in sede legale. Ecco che risulta quindi necessario che le prove siano raccolte nel completo rispetto della legge.
Prima di iniziare le indagini l’investigatore deve aver ricevuto il mandato investigativo. Questo è un importante documento che il cliente deve compilare, inserendo i propri dati anagrafici e quelli della persona per la quale si richiede l’investigazione. Può capitare che l’investigatore privato collabori con l’avvocato, reperendo prove favorevoli al proprio assistito, tramite la raccolta di dichiarazioni scritte, informazioni verbali e il reperimento di documenti, oltre che frequentemente di documenti video e fotografici.
È possibile inoltre ingaggiare un investigatore privato per la ricerca di persone, ad esempio di un debitore che ha fatto perdere le sue tracce. Tuttavia l’investigatore non può svolgere servizi che sono riservati alle autorità di Polizia, come le intercettazioni telefoniche, infatti tali attività, se non vengono svolte da personale autorizzato, sono vietate dalla legge e perseguibili penalmente. Nello specifico è possibile anche effettuare pedinamenti con GPS, ossia applicando un rilevatore satellitare sull’auto del soggetto che si sta seguendo.
A tal proposito, la più recente Giurisprudenza ha affermato che la localizzazione degli spostamenti di una persona, costituisce attività di pedinamento e non è assimilabile all’attività d’intercettazione delle comunicazioni.Va sottolineato infatti che il pedinamento operato dagli investigatori privati non rientra nelle azioni moleste, punite in base all’art. 660 del codice penale, anche nel caso in cui interferisca nella sfera di libertà altrui.